Detrazioni fiscali 2014/2015

LEGGE DI STABILITA’ 2014: PROROGA SGRAVI PER RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ACQUISTO MOBILI

La legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013, tra le varie misure contenute, definisce la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per quelli di riqualificazione energetica e per le spese da sostenere per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DURATA TEMPORALE PERCENTUALE DETRAIBILE LIMITE MAX SPESA
Fino al 31/12/2014 50% € 96.000,00
Dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 40% € 96.000,00

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU EDIFICI RICADENTI IN ZONA AD ALTA PERICOLOSITA’ SISMICA (zone 1 e 2)

DURATA TEMPORALE PERCENTUALE DETRAIBILE LIMITE MAX SPESA
Fino al 31/12/2014 65% € 96.000,00
Dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 50% € 96.000,00

Tali interventi sono agevolabili per abitazioni principali o attività produttive.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DURATA TEMPORALE PERCENTUALE DETRAIBILE LIMITE MAX SPESA
Fino al 31/12/2014 65% Differenziato in base al tipo di intervento
Dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 50% Differenziato in base al tipo di intervento

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI

DURATA TEMPORALE PERCENTUALE DETRAIBILE LIMITE MAX SPESA
Fino al 30/06/2015 65% Differenziato in base al tipo di intervento
Dal 01/07/2015 fino al 30/06/2016 50% Differenziato in base al tipo di intervento

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

DURATA TEMPORALE PERCENTUALE DETRAIBILE LIMITE MAX SPESA
Fino al 31/12/2014 50% € 10.000,00

La legge di stabilità 2014 ha inoltre previsto che le spese detraibili non fossero superiori alle spese di ristrutturazione ad esse connesse. Tale provvedimento però è stato annullato, prima ancora della sua entrata in vigore, dal D.L. Milleproroghe 2(D.L. 151/2013) che l’ha soppresso all’art. 1 comma 2

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO, L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO, E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI NONCHE’ PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA IDRICA E DEL RENDIMENTO ENERGETICO

Per tali interventi, secondo misure ed incentivi selettivi, la proroga è stata fissata fino al 31/12/2015

OBBLIGO DI ALLEGARE L’APE NELLE VENDITE E LOCAZIONI IMMOBILIARI

Il provvedimento obbliga allegare l’APE ai contratti di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito ed ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità del contratto stesso.

Tale disposizione però si dimostra privo di portata poiché il D.L. 145/2013 (decreto “Destinazione Italia”) ha eliminato la sanzione della nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell’APE, sostituendola con sanzioni amministrative pecuniarie.

January 21, 2014 - Posted by admin  |  0 Commenti  |  in Aggiornamenti su detrazioni fiscali per lavori edili

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