L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E LA RIFORMA DELLA FISCALITA’ LOCALE IMMOBILIARE DAL 2014

PREMESSA

Con la legge di stabilità 2014, Legge n. 147/2013 in vigore dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta una nuova Imposta Unica Comunale “IUC” che si basa su due distinti presupposti impositivi:

  1. Il possesso da parte del contribuente di immobili;
  2. Erogazione e fruizione di servizi comunali.

Le componenti che costituiscono la IUC sono le seguenti tre:

  1. La TARI che sostituisce la TARES e dovrebbe coprire i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento rifiuti urbani;
  2. La TASI che copre le spese relative alle attività comunali che sono a vantaggio di tutta la cittadinanza nel suo insieme (asili nido e trasporto scolastico);
  3. L IMU che continua ad essere disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 201/2011

 

LA COMPONENTE IUC RELATIVA ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  URBANI (TARI)

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il pagamento della TARI è dovuto da parte del possessore o detentore di tali immobili a qualsiasi titolo esso avvenga (ad esempio il proprietario, l’usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione o il conduttore).

Sono invece escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e quelle condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

 Base imponibile

La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno dei muri) dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

A regime la superficie assoggettabile alla TARI sarà rappresentata dall’80% della superficie catastale, determinata in base ai criteri del D.P.R. 138/1998.

Saranno le amministrazioni comunali competenti a comunicare ai contribuenti stessi le nuove superfici imponibili da esse calcolate. Non si deve tenere conto della parte di superficie assoggettabile teoricamente a tributo in cui però si formano rifiuti classificati come “speciali”: lo smaltimento di tali rifiuti infatti viene eseguito a proprie spese dai relativi produttori.

Le Amministrazioni Comunali possono comunque prevedere riduzioni ed esenzioni in casi particolari.

Modalità di calcolo

La TARI si compone di una parte fissa e di una variabile, oltre a tributo provinciale pari al 5%, senza che sia applicata direttamente l’IVA al contribuente.

La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade…). La parte variabile è destinata alla copertura dei costi del servizio rifiuti integrato ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal contribuente.

TARI modalità di calcolo

MODALITA’ DI CALCOLO PER IMMOBILI RESIDENZIALI

MODALITA’ DI CALCOLO PER IMMOBILI NON RESIDENZIALI

Si moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria, poi si aggiunge la tariffa variabileEsempio

Abitazione di 100 mq con 4 persone residenti:

(100mq X ”tariffa fissa unitaria” Euro 1,30/mq X giorni/365) + (nucleo familiare di 4 componenti  X tariffa “variabile” pari a Euro 100/nucleo familiare  X giorni/365)=Tariffa

Si moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza, poi si aggiunge il prodotto tra la superficie e dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenzaEsempio

Negozio, cat. 13/30 di mq. 120:

(120mq X ”tariffa fissa unitaria” della categoria 13 X giorni/365) + (120mq  X tariffa “variabile unitaria”  categoria 13 X giorni/365)=Tariffa

 

Dichiarazioni

Chi ha già presentato una dichiarazione valida per tutti i tributi non sarà più tenuto a presentare alcuna dichiarazione, salvo l’ipotesi in cui sia nel frattempo intervenuta una modifica di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

 

LA COMPONENTE IUC RELATIVA AI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI deve assicurare la copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati da parte dei Comuni (l’illuminazione pubblica, la pulizia delle strade, i servizi anagrafici ecc..). Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi tipo di fabbricati, di aree scoperte, nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

L’obbligo dei pagamento della TASI è in carico sia al possessore dell’immobile che il detentore ovvero il conduttore in virtù del contratto di locazione. Nel caso in cui l’immobile sia utilizzato da parte di un soggetto che non coincide con il titolare del diritto di proprietà, ad esempio nel caso in cui l’unità immobiliare venga locata, l’imposta deve essere pagata sia dal proprietario che dal soggetto occupante l’immobile per una percentuale che varia dal 10% al 30% a seconda di quanto viene stabilito dal Comune con proprio regolamento.

Nel caso si sia in presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell’imposta che costituisce un’unica obbligazione tributaria.

La TASI è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e per quelle condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Base imponibile, modalità di calcolo

Per quanto riguarda l’ammontare della tassa dovuta da ogni singolo contribuente, la TASI dovrà essere applicata sulla base di un’aliquota minima del 0,1% da calcolare sul valore catastale degli immobili, siano essi aree o fabbricati. Tale valore dovrà essere determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU, ovvero rendita catastale rivalutata del 5% e quindi moltiplicata per i relativi coefficienti.

TASI modalità di calcolo

RENDITA CATASTALE RIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO TASI
Prendere la rendita catastale nella visura catastale aggiornata Rivalutare la rendita catastale del 5% La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per l’opportuno moltiplicatore (ad esempio 160 per abitazione) Il calcolo TASI si effettua moltiplicando la base imponibile per la Aliquota TASI.
ESEMPIO DI CALCOLO
Rendita catastale: Euro 500,00 Rendita catastale rivalutata: (500×5/100)+500 = 525 Base imponibile: 525×160=84.000 (si è considerato un immobile ad uso abitazione) Aliquota: 0,1% 84.000×0,001=84,00 TASI dovuta=Euro 84,00

 

Ai Comuni viene riconosciuta la disponibilità di variare tale aliquota in diminuzione (sino anche ad azzerarla) o in aumento, a condizione che la somma delle aliquote relative ad IMU e TASI non superi il 10,6 per mille. Limitatamente al 2014 l’aliquota TASI per tutti i tipi di immobili non può superare il 2,5 per mille del valore catastale degli stessi.

Con riferimento alla componente della IUC relativa alla TASI per l’abitazione principale essa può ritenersi integralmente sostitutiva della tassazione IMU e della componente della TARES relativa a servizi indivisibili. Per quanto riguarda invece tutti gli altri immobili (seconde case e immobili non residenziali) la stessa TASI sostituisce solo la maggiorazione TARES relativa ai servizi indivisibili, ed opera come se fosse la maggiorazione dell’IMU. Inoltre il tributo sui servizi comunali indivisibili (TASI) colpisce anche l’invenduto delle imprese edili (si tratta dei cd. “beni merce”)

 

NOVITA’ DELL’IMU INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014

Novità in materia di IMU per l’abitazione principale

E’ eliminata l’IMU per l’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (una per categoria catastale), ad eccezione degli immobili che risultano essere iscritti in catasto alla categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) ed A9 (castelli e palazzi) e viene esclusa dalla medesima imposta, assimilandole all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

  • Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • Alloggi sociali;
  • Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale;
  • Unico immobile iscritto al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre la Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unica unità immobiliare e destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, sempre che la stessa non risulti essere stata locata e l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea diretta, entro il primo grado, a patto che l’immobile venga utilizzato da questi ultimi come abitazione principale.

Raffronto IMU 2012 e TASI 2014 su abitazione principale e pertinenze

Poiché le modalità di calcolo della TASI ricalcano quelle dell’IMU, ed inoltre la stessa TASI, quanto all’abitazione principale, si deve considerare sostitutiva dell’IMU, riportiamo un esempio di calcolo relativo ad un nucleo familiare ipotizzato con due figli di età inferiore a 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti nell’abitazione oggetto di imposta e di rendita catastale dell’immobile pari a Euro 600. Nell’esempio vengono considerati le seguenti eventuali detrazioni della TASI, da finanziare con il contributo di 500 milioni di Euro previsto dalla Legge di Stabilità 2014 per:

  • abitazioni principali e pertinenze: Euro 100 (comunque a discrezione dell’Amministrazione comunale);
  • figli dimoranti abitualmente ed anagraficamente residenti nell’unità immobiliare che è adibita ad abitazione principale: Euro 50 (sempre valutata a discrezione dell’Amministrazione Comunale).
DICHIARAZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Tributo Fattispecie Detrazioni e imposta dovuta
IMU 2012 Abitazione principale aliquota 0,4% con detrazioni Detrazione Euro 200+due figli di età inferiore a 26 anni = totale detrazioni Euro 300 – Rendita catastale Euro 600 = IMU dovuta Euro 103,20
IMU 2012 Abitazione principale aliquota 0,5% con detrazioni Detrazione Euro 200+due figli di età inferiore a 26 anni = totale detrazioni Euro 300 – Rendita catastale Euro 600 = IMU dovuta Euro 204,00
TASI 2014 Abitazione principale aliquota 0,1% senza detrazioni Non sono considerate detrazioni – Rendita catastale Euro 600 = TASI dovuta Euro 100,80
TASI 2014 Abitazione principale aliquota 2,5% senza detrazioni Non sono considerate detrazioni – Rendita catastale Euro 600 = TASI dovuta Euro 252,00
TASI 2014 Abitazione principale aliquota 2,5% con detrazioni Detrazione Euro 100+due figli di età inferiore a 26 anni = totale detrazioni Euro 200 – Rendita catastale Euro 600 = TASI dovuta Euro 52,00

 

Introduzione della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

La legge di Stabilità 2014 stabilisce che  a decorrere dall’anno di imposta 2013, una parte dell’IMU versata dalle imprese diventa deducibile dal reddito imponibile IRPEF/IRES. La quota deducibile dell’IMU è prevista di un importo pari al 20% di quanto versato a tale titolo sugli immobili strumentali. L’imposta invece resta totalmente indeducibile ai fini IRAP.

Modalità di versamento e sanzioni

Il Legislatore delega al Comune la facoltà di decidere il numero e le scadenze di pagamento sia della TARI che della TASI. In genere il pagamento viene disposto in due rati semestrali, ma può anche avvenire in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  • La compensazione con altre imposte tramite il modello F24;
  • Il bollettino di conto corrente postale;
  • Altre modalità di pagamento (servizi telematici).

Per quanto concerne le sanzioni amministrative la Legge di Stabilità 2014 prevede:

  • Per i casi di omesso o insufficiente versamento una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato;
  • In caso di omessa dichiarazione la sanzione dal 100% al 200% del tributo;
  • Per i casi di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari la sanzione da 100 Euro a 500 Euro.
February 20, 2014 - Posted by liliana  |  0 Commenti  |  in Aggiornamenti su edilizia privata

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