PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO: NUOVA REGOLA TECNICA

PREMESSA

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14/03/2014 il D. Min. Interno 28/02/2014 riguardo la regola tecnica in merito a progettazione, costruzione ed esercizio per le strutture turistico-ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettive superiore a 400 persone. Il provvedimento entrerà in vigore il 13/04/2014.

La regola tecnica allegata al decreto è stata suddivisa in due Titoli.

TITOLO I

contiene le disposizioni di prevenzione incendi con distinzione tra le disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione e quelle applicabili alle attività esistenti

TITOLO II
contiene il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio“. Tale metodo individua come determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio, individuando le misure di sicurezza associate a ciascuna categoria.

Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte al controllo prevenzione incendi dalla normativa previgente (D.M. 16/02/1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco allegato al D.P.R. 151/2011, è soggetto l’assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi.

ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA’ ESISTENTI

Le attività esistenti devono rispettare le disposizioni delle attività  nuove, qualora debbano subire un intervento che comporti la completa ristrutturazione. Negli altri casi le attività esistenti devono fare riferimento al Capo II dell’Allegato o in alternativa alle disposizioni di cui al Titolo II, come detto contenetne il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio“. Tali attività devono comunque adeguarsi alla nuova disciplina:
  • entro il 17/10/2017 con riferimento a requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) del Decreto;
  • entro il 17/10/2014 con riferimento a requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b) del Decreto

L’obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:

  • possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza di requisiti antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
  • pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Entro ciascuna delle scadenze deve essere presentata la SCIA ai sensi del D.P.R. 151/11. Inoltre il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/11 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati
April 2, 2014 - Posted by liliana  |  0 Commenti  |  in Aggiornamenti su sicurezza

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