ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL DURC SECONDO IL DL 69/2013 (DECRETO DEL “FARE”)

COSA E’ IL DURC

In origine il DURC, acronimo per “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, era definito come certificazione unificata emessa da uno solo degli Enti previdenziali e assicurativi ma valida anche per tutti gli altri (Inps, Cassa Edile, Inail) relativa alla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici.

Successivamente l’ambito di attività del documento è stato poi gradualmente esteso anche al di fuori della sfera di attività degli appalti pubblici e della mera sfera contributiva.

IL DURC NEI CONTRATTI PUBBLICI

L’acquisizione del DURC è necessaria per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi che si trovano ad operare nel campo delle procedure di appalto di opere, servizi, forniture pubblici.

Il comma 4 dell’articolo 31 della Legge 69/2013 amplia il novero dei soggetti tenuti alla verifica della regolarità contributiva.

Quindi nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture siano tenuti ad acquisire il DURC:

  • La generalità delle amministrazioni aggiudicatrici di contratti di appalto (le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi costituiti da detti soggetti);
  • Gli organismi di diritto pubblico (quindi qualsiasi organismo, istituto anche in forma societaria , al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o vigilanza sia costituito da membri del quale più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico);
  • Gli enti aggiudicatori (la dizione indica un numero amplissimo di soggetti che comprende le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e i soggetti che, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche , operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti);
  • Gli altri soggetti aggiudicatori (si tratta dei soggetti privati comunque tenuti all’osservanza del Codice dei contratti pubblici);
  • I diversi soggetti pubblici o privati assegnatari di fondi, di cui al Capo IV del Codice dei Contratti pubblici.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL DURC

Perché il DURC venga rilasciato, deve sussistere la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail, Cassa Edile o altri enti che gestiscono le forme di contribuzione obbligatoria.

In generale devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • Correttenza degli adempimenti mensili o comunque periodici;
  • Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali ed assicurativi come dovuti;
  • Inesistenza di inadempienze in atto.

In base al D.M. 24 ottobre 2007 il rilascio del DURC è stato subordinato non solo in seguito al rispetto degli obblighi contributivi, ma anche al rispetto di alcune norme in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro.

E’ bene specificare che l’accertamento di una delle violazioni precedenti non pregiudica comunque il rilascio del DURC per la partecipazione ad appalti pubblici e privati assimilati a quelli pubblici, ma è volto esclusivamente alla fruizione dei benefici economici e normativi da parte dei datori di lavoro.

COME VIENE MATERIALMENTE RILASCIATO IL DURC

A decorrere dal 2 settembre 2013 le Casse edili, unitamente alle sedi territoriali dell’Inps e dell’Inail, sono tenute a trasmettere i certificati in parola esclusivamente utilizzando la Posta certificata agli indirizzi che vengono indicati dai richiedenti nel modulo telematico di richiesta.

E’ POSSIBILE IL RILASCIO DI UN DURC REGOLARE IN PRESENZA DI PENDENZE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE?

La norma consente anche nel caso ci sia una irregolarità contributiva accertata, il rilascio di un DURC “regolare” qualora l’mpresa disponga (e quindi possa dimostrarne la titolarità) di crediti certi, liquidi ed esegibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.

Con l’esibizione del certificato che asseveri la presenza di un credito d’importo almeno pari a quello degli oneri contributivi dovuti e non ancora versati, l’impresa, pur essendo contributivamente inadempiente, è nelle condizioni di richiedere l’emissione di un DURC regolare.

Il DURC così ottenuto potrà essere utilizzato per tutte le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e può essere validamente impiegato anche per il pagamento, da parte delle Pubbliche amministrazioni, degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture.

COSA ACCADE NEL CASO IN CUI GLI ISTITUTI EMETTANO UN PREAVVISO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO.

Ai sensi dell’Art. 7 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007, nel caso in cui gli Enti preposti al rilascio del DURC constatino irregolarità nella pratica di versamento dei contributi tali da non consentire l’emissione di un DURC regolare, essi sono tenuti ad invitare l’interessato a sanare la propria posizione ed a regolarizzare la pratica entro il termine di 15 giorni.

Qualora l’impresa non dia riscontro al tale invito, l’Istituto certifica l’irregolarità dell’interessato e qualora si debba emettere un preavviso di accertamento negativo il termine di 30 giorni che è previsto per il rilascio del DURC rimane in sospeso in attesa di un eventuale regolarizzazione dal parte del diretto interessato.

L’INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL’ENTE IN CASO DI IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA.

Nell’ambito dei contratti pubblici d’appalto per lavori, servizi e forniture nel caso in cui si evinca un’irregolarità contributiva nell’acquisizione del DURC relativo ad uno o più soggetti in rapporto contrattuale con la PA, il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante può trattenere dal certificato di pagamento l’importo dovuto all’Ente previdenziale e versarlo direttamente allo stesso.

Il Decreto 69/2013 inoltre estende la procedura di sostituzione anche a quella sfera di attività appaltistica che coinvolge soggetti che pur essendo di natura privata, comunque applicano la normativa valida in materia di appalti pubblici, come ad esempio, i concessionari autostradali.

Quindi dal 21 agosto 2013 anche le P.A. che acquisiscano un DURC irregolare devono innanzitutto provvedere al trattenimento della somma segnalata nel certificato ed al versamento a favore degli Enti previdenziali ed assicurativi creditori e solo successivamente liquidare l’eventuale rimanente delle somme residue.

VALIDITA’ TEMPORALE DEL DURC

Secondo l’art. 31 comme 5 della Legge n. 98/2013, il DURC rilasciato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

La stessa validità temporale quadrimestrale viene prevista anche relativamente ai DURC necessari per la fruizione di benefici normativi e contribuitivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale.

La stessa norma estende, anche se limitatamente al 31 dicembre 2014, la validità quadrimestrale del DURC anche per quanto riguarda i lavori edili svolti da soggetti privati.

Più in particolare la norma stabilisce alcuni punti di valenza pratica:

  • il DURC acquisito nelle fasi di autocertificazione dall’impresa nelle prime fasi del procedimento di gara va utilizzato dalle stazioni appaltanti anche nelle successive due fasi dell’aggiudicazioni e della stipula del contratto, purchè sia ancora in corso di validità.
  • il DURC acquisito nelle fasi di autocertificazione dall’impresa deve essere utilizzato dalle stazioni appaltanti anche per i contratti di pubblici lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito, purchè sia ancora in corso di validità.
  • Dopo la stipula del contratto le stazioni appaltanti devono acquisire il DURC ogni 120 giorni per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di verifica di conformità e per l’attestazione del certificato di regolare esecuzione;
  • Per il pagamento del saldo finale resta invece sempre l’obbligo di acquisire da parte della S.A. un nuovo DURC.

Queste indicazioni valgono non solo per gli appaltatori diretti, ma anche in riferimento agli eventuali subappaltatori nelle seguenti fasi:

  • Ai fini del rilascio del contratto di subappalto;
  • Per il pagamento degli stati di avanzamento;
  • In corrispondenza dell’emissione del collaudo, del certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e per il saldo finale dei lavori.
January 21, 2014 - Posted by admin  |  0 Commenti  |  in Aggiornamenti su lavori pubblici

Comments are closed.

PROTEC S.A.S. di Duilio Albricci & C - Via Vespucci 47, 24050 Grassobbio(BG) - PIVA 03709230167 - Tel 035-533585 - Fax 035-4241805 - E-mail: info@studioprotec.it
Cookies Policy