ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL DURC SECONDO IL DL 69/2013 (DECRETO DEL “FARE”)

COSA E’ IL DURC

In origine il DURC, acronimo per “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, era definito come certificazione unificata emessa da uno solo degli Enti previdenziali e assicurativi ma valida anche per tutti gli altri (Inps, Cassa Edile, Inail) relativa alla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici.

Successivamente l’ambito di attività del documento è stato poi gradualmente esteso anche al di fuori della sfera di attività degli appalti pubblici e della mera sfera contributiva.

IL DURC NEI LAVORI EDILI PRIVATI

Il documento, oltre che essere necessario per concorrere all’assegnazione di appalti nel campo dei lavori pubblici, è necessario anche nell’esecuzione dei lavori nel settore dell’edilizia privata.

Infatti il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale di coloro ai quali sono affidati i lavori, anche nel caso in cui questi siano affidati ad un’unica impresa o lavoratore autonomo.

Il committente è tenuto ad acquisire il DURC delle imprese esecutrici, di tutti i lavoratori autonomi e dei subappaltatori che concorrono ai lavori, pena la sanzione dell’arresto per un periodo che va da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.106,19 a € 5.309,73 a carico del committente e del responsabile dei lavori.

D’altro canto l’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati e, nel caso si riscontrasse un’irregolarità del documento, dovrà sospendere o revocare l’efficacia del permesso di costruire o della DIA/SCIA.

In casi di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati in “economia”, quindi senza il ricorso ad un’impresa, ma per con mezzi del proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo di richiedere il DURC.

Quindi il proprietario dell’immobile non è tenuto a richiedere il DURC in caso di interventi di manutenzione che non siano affidati ad un’impresa, ma solo a maestranze assunte da lui direttamente o da lavoratori autonomi.

La tipologia di lavori che non comporta l’obbligo di richiesta del DURC è definita dalla normativa come lavori di “edilizia libera”, ovvero:

  • Interventi di manutenzione ordinaria;
  • Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni e che comunque non alterino la sagoma esterna dell’edificio;
  • Le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro abitato;
  • I movimenti terra pertinenti all’esercizio di attività agricola e le pratiche agro-silvo pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • Le serre mobili stagionali sprovviste di muratura.

Secondo tali definizioni quindi sembrerebbe che la preventiva verifica della regolarità contributiva sia dovuta comunque per i lavori soggetti a permesso di costruire, DIA, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e comunicazione di inizio lavori (CIL).

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL DURC

Perché il DURC venga rilasciato, deve sussistere la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail, Cassa Edile o altri enti che gestiscono le forme di contribuzione obbligatoria.

In generale devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • Correttenza degli adempimenti mensili o comunque periodici;
  • Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali ed assicurativi come dovuti;
  • Inesistenza di inadempienze in atto.

In base al D.M. 24 ottobre 2007 il rilascio del DURC è stato subordinato non solo in seguito al rispetto degli obblighi contributivi, ma anche al rispetto di alcune norme in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro.

E’ bene specificare che l’accertamento di una delle violazioni precedenti non pregiudica comunque il rilascio del DURC per la partecipazione ad appalti pubblici e privati assimilati a quelli pubblici, ma è volto esclusivamente alla fruizione dei benefici economici e normativi da parte dei datori di lavoro.

COME VIENE MATERIALMENTE RILASCIATO IL DURC

A decorrere dal 2 settembre 2013 le Casse edili, unitamente alle sedi territoriali dell’Inps e dell’Inail, sono tenute a trasmettere i certificati in parola esclusivamente utilizzando la Posta certificata agli indirizzi che vengono indicati dai richiedenti nel modulo telematico di richiesta.

E’ POSSIBILE IL RILASCIO DI UN DURC REGOLARE IN PRESENZA DI PENDENZE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE?

La norma consente anche nel caso ci sia una irregolarità contributiva accertata, il rilascio di un DURC “regolare” qualora l’mpresa disponga (e quindi possa dimostrarne la titolarità) di crediti certi, liquidi ed esegibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.

Il DURC così ottenuto potrà essere utilizzato per tutte le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e può essere validamente impiegato anche per il pagamento, da parte delle Pubbliche amministrazioni, degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture.

COSA ACCADE NEL CASO IN CUI GLI ISTITUTI EMETTANO UN PREAVVISO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO.

Ai sensi dell’Art. 7 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007, nel caso in cui gli Enti preposti al rilascio del DURC constatino irregolarità nella pratica di versamento dei contributi tali da non consentire l’emissione di un DURC regolare, essi sono tenuti ad invitare l’interessato a sanare la propria posizione ed a regolarizzare la pratica entro il termine di 15 giorni.

Qualora l’impresa non dia riscontro al tale invito, l’Istituto certifica l’irregolarità dell’interessato e qualora si debba emettere un preavviso di accertamento negativo il termine di 30 giorni che è previsto per il rilascio del DURC rimane in sospeso in attesa di un eventuale regolarizzazione dal parte del diretto interessato.

VALIDITA’ TEMPORALE DEL DURC

Secondo l’art. 31 comme 5 della Legge n. 98/2013, il DURC rilasciato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

La stessa validità temporale quadrimestrale viene prevista anche relativamente ai DURC necessari per la fruizione di benefici normativi e contribuitivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale.

La stessa norma estende, anche se limitatamente al 31 dicembre 2014, la validità quadrimestrale del DURC anche per quanto riguarda i lavori edili svolti da soggetti privati.

January 21, 2014 - Posted by admin  |  0 Commenti  |  in Aggiornamenti su edilizia privata

Comments are closed.

PROTEC S.A.S. di Duilio Albricci & C - Via Vespucci 47, 24050 Grassobbio(BG) - PIVA 03709230167 - Tel 035-533585 - Fax 035-4241805 - E-mail: info@studioprotec.it
Cookies Policy